Vi illustriamo qui di seguito alcune novità introdotte con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020
NORME RIGUARDANTI LE IMPRESE E I TITOLARI DI PARTITA IVA
REGIME FORFETARI
Nella Legge di Bilancio 2020 sono stati modificati i requisiti di accesso e le cause ostative del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.
Soglia dei ricavi
Sono stati modificati i requisiti per l’accesso al regime: per accedere a tale regime i ricavi ed i compensi conseguiti nell’anno precedente non devono essere superiori a 65.000,00 euro (art. 1 co. 54 della Legge 190/2014); le spese sostenute per lavoro dipendente non possono essere superiori a 20.000,00 euro lordi.
Aliquota
L’imposta sostitutiva IRPEF applicata:
- per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività è pari al 5%
- per gli anni successivi è pari al 15%Cause di esclusione
- Non possono accedere al regime dei forfetari:
- chi possiede partecipazioni: in società di persone, in associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- chi controlla, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime e non all’anno precedente l’ingresso del medesimo.
- Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività di impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro con i quali sono:
- in corso rapporti di lavoro
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta
- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (pensione) eccedenti l’importo di 30.000,00 euro.
Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento si riduce, passando quindi al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Chi opera in questo regime non può detrarre dall’imposta sostitutiva gli oneri sostenuti per spese mediche, assicurazioni sulla vita, spese ristrutturazione e risparmio energetico, bonus mobili etc.
L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica.
IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF PER RICAVI/COMPENSI SINO A 100.000,00
Viene abrogata l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi sino a 100.000,00 euro che avrebbe dovuto diventare operativa dal 1° gennaio 2020.
ESTEROMETRO 2020
A decorrere dall’ 01/01/2020 è stata modificata la modalità di trasmissione della Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, il cd. Esterometro.
La periodicità da mensile diventa trimestrale e la sua scadenza è entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Per il primo trimestre 2020 la prima scadenza è il 30/04/2020.
Le scadenze successive sono:
- 31/07/2020 per le operazioni relative al secondo trimestre 2020
- 02/11/2020 per le operazioni relative al terzo trimestre 2020
- 01/02/2021 per le operazioni relative al quarto trimestre 2020
LETTERE DI INTENTO
A decorrere dall’ 01/01/2020 è stata modificata la modalità di procedura per le lettere di intento:
- non deve più essere annotata in alcun registro (né dal fornitore, né dal cliente)
- non deve più essere consegnata al fornitore la dichiarazione di intento con la ricevuta di presentazione telematica
- non deve più essere indicata nelle fatture il numero di lettera di intento, (andranno però indicati gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia della Entrate)
- nelle fatture emesse va sempre indicato il regime di “operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera C) del DPR 633/72 (avendo cura di aggiungere nella fattura elettronica il codice natura N2)
- Queste modifiche sono condizionate a un provvedimento del direttore delle Entrate che ad oggi manca: si ritiene pertanto prudente adottare la vecchia procedura delle lettere di intento.
BUONI PASTO
A decorrere dall’ 01/01/2020 è stata introdotta questa modifica per i buoni pasto:
- è ridotta la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto “cartacei” portandola dagli attuali 5,29 euro a 4,00 euro;
- è incrementata la soglia di non imponiblità dei buoni pasto “elettronici” portandola dagli attuali 7,00 euro a 8,00 euro.
COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE
Anche per l’anno 2020 è fatto obbligo ai soggetti passivi di imposta, di trasmettere i dati delle liquidazioni IVA.
Sono esonerati i soggetti passivi IVA:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, oppure
- non obbligati alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.La Comunicazione ha per oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili che trimestrali.La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che le liquidazioni IVA siano effettuate mensilmente o trimestralmente.
- Le scadenze sono:
- 01/06/2020: IVA mensile Gennaio-Febbraio-Marzo 2020 nonché 1^ trimestre 2020
- 16/09/2020: IVA mensile Aprile-Maggio-Giugno 2020 nonché 2^ trimestre 2020
- 30/11/2020: IVA mensile Luglio-Agosto-Settembre 2020 nonché 3^ trimestre 2020
- 28/02/2021: IVA mensile Ottobre-Novembre-Dicembre 2020 nonché 4^ trimestre 2020
- Tale sanzione si riduce alla metà (da 250,00 euro a 1.000,00 euro) qualora il contribuente provveda entro 15 giorni dalla scadenza ad effettuare la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata oppure presentata errata.
- Per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA
Viene introdotto a favore dei commercianti al minuto un credito di imposta per l’adeguamento dei registratori di cassa.
Tali soggetti devono dotarsi di strumenti idonei al nuovo adempimento in vigore dall’01/01/2020 che prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale credito di imposta potrà essere portato in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativo all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi ed è stato pagato (mediante mezzi tracciabili) il relativo corrispettivo.
Il contributo può essere attribuito per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto (entro il limite di 250,00 euro) o l’adattamento degli apparecchi (entro il limite di 50,00 euro).
BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Se l’importo delle imposte di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche (sia in formato xml che in altri formati informatici) non supera il limite annuo di 1.000,00 euro, l’obbligo di versamento può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuarsi rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
E-FATTURA SU PRESTAZIONI SANITARIE
Esteso al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria e per i soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
AUTO AZIENDALI
A decorrere dall’ 01/07/2020 l’importo del Fringe Benefit da tassare per l’uso privato del mezzo, viene ridotto dall’attuale 30% al 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dall’ACI.
Questa percentuale viene elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km., al 40% per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km e al 50% per quelli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.
COMPENSAZIONI CREDITI IN F24
A decorrere dall’ 01/01/2020 entra in vigore il blocco delle compensazioni per i crediti di importo superiori a 5.000,00 euro. Risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770.
Inoltre viene precisato che la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria al fine di portare in compensazione il credito.
Gli importi a crediti eccedenti i 5.000,00 euro potranno essere compensati a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
E’ stato esteso anche ai soggetti privati l’obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell’Agenzia per effettuare le compensazioni anche parziali (in precedenza l’obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero.)
CREDITI DI IMPOSTA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI
Dal 01/07/2020 viene riconosciuto un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito o prepagate e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Unica condizione per beneficiare è l’avere dichiarato ricavi e compensi riferiti all’anno precedente di imposta non superiore a 400 mila euro.
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
E’ stata prorogata la rivalutazione dei beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018, applicando un’imposta sostitutiva del 12% sui beni ammortizzabili e del 10% sui beni non ammortizzabili.
I maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal terzo anno successivo alla rivalutazione.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte pagando un’imposta sostitutiva del 10%.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI
Per gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 è ammessa la possibilità di versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% in due rate con scadenza 30 novembre 2020 e 30 giugno 2021.
Al fine della agevolazione non rileva il regime contabile adottato.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali che risultano in attività alla data del 31/10/2019 e alla data del 01/01/2020.
L’agevolazione non compete qualora l’imprenditore individuale abbia concesso l’unica azienda in affitto o usufrutto prima della data del 01/01/2020.
L’estromissione può essere effettuata dall’erede dell’imprenditore individuale deceduto successivamente alla data del 31/10/2019 a condizione che l’erede abbia proseguito l’attività.
Gli immobili interessati all’agevolazione sono:
- gli immobili strumentali per natura
- gli immobili strumentali per destinazione
CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0
La nuova disciplina si applica alle imprese che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi dal 01/01/2020 al 31/12/2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Qui di seguito una tabella con le regole per l’applicazione:
Data operazione | Agevolazione |
acquisto 2019 | super o iperammortamento |
acquisto entro il 30 giugno 2020 | ordine accettato entro dicembre 2019 e acconto minimo del 20%: super o iperammortamento; ordine 2020 o senza acconto minimo del 20%: credito d’imposta |
acquisto 2020 | credito d’imposta |
acquisto entro il 30 giugno 2021 | ordine accettato entro dicembre 2020 e acconto 20%: credito d’imposta |
Il nuovo credito d’imposta è fruibile nella seguente misura:
- al 6% fino a 2 milioni di euro per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
- al 40% fino a 2,5 milioni di euro e al 20% da 2,5 a 10 milioni se i beni Industria 4.0 e interconnessi (allegato A legge 232/2016)
- al 15 fino a 700 mila euro per i software (allegato B legge 232/2016)Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR
- i beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni di cui all’allegato 3 alla L. 208/2015
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
DICHIARAZIONE IVA
La data di presentazione del modello IVA è:
- per l’anno 2019 dall’ 01/02/2020 al 30/04/2020
RITENUTE IRPEF PER MAXI-APPALTI
Dall’01/01/2020, il committente che affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio di importo superiore a 200 mila euro, caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, deve richiedere all’impresa appaltatrice la copia dei pagamenti delle ritenute IRPEF (questi requisiti devono essere presenti congiuntamente).
L’impresa appaltatrice deve trasmettere entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, copia dei modelli F24 all’impresa committente, e più precisamente deve trasmettere:
- le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente;
- effettuare il pagamento delle ritenute indicando nel modello F24 il codice identificativo “09” con il codice fiscale del committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratoreIn caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere subito i pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto stesso.In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.Per evitare tutto ciò, è previsto che l’impresa appaltatrice/subappaltatrice comunichi al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell0ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti, dei seguenti requisiti (congiuntamente):
- Il committente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
- essere in attività da almeno 3 anni
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi
- avere eseguito nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per almeno il 10% del totale dei ricavi o compensi che risultano in dichiarazione dei redditi
- di non avere a carico iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
INTERESSI LEGALI
A decorrere dall’01/01/2020 il tasso sugli interessi legali è pari allo 0,05% annuo.
DEDUZIONE DELL’IMU
E’ stata confermata la deducibilità al 50% dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Dal periodo di imposta 2020 (solare) la deducibilità dell‘IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo la percentuale di deducibilità sale al 60% e dal periodo di imposta 2022 sarà del 100%.
NORME RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE
UTILIZZO DEI CONTANTI
Dal 1^ Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 entrerà in vigore il divieto di utilizzo del contante nei pagamenti, fissando il tetto a 2.000,00 euro.
Dal 1^ gennaio 2022 il tetto scenderà a 1.000,00 euro.
ONERI DETRAIBILI
Dall’01/01/2020 al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR (esempio interessi passivi su mutui, compensi ad agenzia immobiliari, premi assicurazione vita/infortuni, spese per università statali e private, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, tasse scolastiche, spese per asili nidi pubblici e privati, erogazioni liberali, spese per attività sportive dei ragazzi, spese per locazioni degli studenti universitari) il pagamento deve avvenire mediante:
- bonifico bancario o postale
- carte di debito, e prepagate, assegni bancari e circolariSono escluse le spese per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie (rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN).
SPESE VETERINARIE
Dall’01/01/2020 viene innalzata dagli attuali 387,34 euro a 500,00 euro la quota massima detraibile per le spese veterinarie.
RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI
Riaperti i termini per la rivalutazione delle quote di società e per la rideterminazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 al di fuori del regime d’impresa e quindi solo per soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali affrancando in tutto o in parte le plusvalenze pagando un’imposta sostitutiva dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
La scadenza per la relazione della perizia asseverata che attribuisce i nuovi valori e del pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva sono fissate al 30 giugno 2020, fatta salva la possibilità di rateizzare in tre rate con le seguenti scadenze:
- 30/06/2020 prima rata
- 30/06/2021 seconda rata (maggiorata degli interessi del 3% annuo)
- 30/06/2022 terza rata (maggiorata degli interessi del 3% annuo)
BONUS FACCIATE
Dall’01/01/2020 è stato introdotto un Bonus Facciate nella misura del 90% della spesa sostenuta.
Rientrano gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, a patto che li immobili siano ubicati nelle zone omogenee A o B (quelle più abitate).
Sono escluse le case isolate e rurali.
CEDOLARE SECCA
Dall’01/01/2020 è stata revocata l’applicazione della cedolare secca del 21% sulle locazioni aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 aventi superficie fino a 600 mq.
Viene resa permanente la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti di affitto residenziale a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa e individuati dalla delibera del Cipe.
ESENZIONE CANONE RAI OVER 75
A partire dall’01/01/2020 si innalza a 8.000,00 euro la soglia del reddito complessivo (proprio e del coniuge) per l’esenzione del pagamento del canone RAI per gli OVER75.
TASSAZIONE PLUSVALENZE
A partire dall’01/01/2020 sale al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
DETRAZIONI IRPEF PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO
Prorogata per il 2020 la detrazione del 50% su un tetto massimo di euro 96.000 per immobile sulle ristrutturazioni edilizie.
Prorogata per il 2020 la detrazione del 65% con gli stessi massimali previsti per il 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità abitative.
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dall’ 1° gennaio 2020, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe energetica A.
BONUS AREE VERDI
Prorogata per l’anno 2020, la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo complessivo non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti per possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuato gli interventi relativi alla:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il pagamento deve avvenire con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo di 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
In relazione agli interventi dii recupero edilizio, interventi antisismici e il “bonus mobili” è stato introdotto l’obbligo di trasmettere in via telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni sugli interventi effettuati.
La comunicazione all’ENEA deve essere inviata solo per gli interventi di recupero che sono anche rivolti al risparmio energetico.
Qui di seguito alcuni dei lavori la cui comunicazione è obbligatoria:
- serramenti comprensivi di infissi
- coibentazioni delle strutture opache
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici (installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, impianti fotovoltaici)
- elettrodomestici – se collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato a decorrere dall’01.01.2017 – (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Tali elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).Per trasmettere i dati occorre accedere al sito https://ristrutturazioni2019.enea.it/index.asp ed autenticarsi inserendo il proprio indirizzo email e la password.
- L’omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA sarebbe una causa di decadenza del diritto di beneficiare dell’agevolazione sanabile con la “remissione in bonis”, ossia pagando una sanzione di 250,00 euro
DETRAZIONI IRPEF PER FREQUENZA DI SCUOLE
Sono state introdotte nuove soglie di spesa detraibile IRPEF per ogni studente per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), scuole del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Le nuove soglie sono:
- per l’anno 2019 il limite di spesa è fissato in 800,00 euro
SCADENZIARIO 2020
Visto l’elevatissimo numero di adempimenti fiscali che a partire dal mese di gennaio si susseguono ininterrottamente fino al mese di dicembre di ogni anno, abbiamo pensato di fare cosa gradita riepilogare nel prospetto che segue le scadenze mese per mese dei principali adempimenti fiscali riguardanti l’anno 2020.
SCADENZE ADEMPIMENTI VARI E IMPOSTE DIRETTE
SCADENZA | SOGGETTI | ADEMPIMENTO |
31 GENNAIO 2020 | Medici, Strutture Sanitarie, Centri Diagnostici, Ostetriche, Infermieri, Veterinari e Ottici | Invio Comunicazione al Servizio Tessera Sanitaria di tutte le prestazioni effettuate ai propri pazienti per l’anno 2018 |
29 FEBBRAIO 2020 | Amministratori di Condomino | Invio all’Agenzia delle Entrate di tutte le manutenzioni straordinarie sulle parti comuni beneficianti della detrazione IRPEF |
29 FEBBRAIO 2020 | Società, Ditte individuali, Professionisti, Enti | Invio Comunicazione dati IVA – 4^ Trimestre 2019 |
29 FEBBRAIO 2020 | Agenzie funebri | Invio all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture per spese funebri |
7 MARZO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Invio Comunicazione Unica sui redditi corrisposti e le ritenute subite da parte del sostituto d’imposta per l’anno 2019 |
16 MARZO 2020 | Società di Capitali | Pagamento Tassa concessioni governative per la bollatura dei Libri Sociali |
31 MARZO 2020 | Enti non commerciali | Invio Modello EAS per il 2019 necessario per beneficiare delle norme di defiscalizzazione delle quote sociali e dei corrispettivi dai soci |
31 MARZO 2020 | Certificazione Unica | Obbligo di consegna della Certificazione Unica al percipiente |
30 APRILE 2020 | Società di capitali | Presentazione bilancio anno 2019 in formato XBRL alle Camere di Commercio |
30 APRILE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti ed Enti | Invio Dichiarazione IVA annuale |
18 MAGGIO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti ed Enti | Invio Dichiarazione annuale salari e versamento del premio annuale INAIL |
01 GIUGNO 2020 | Comunicazione dati IVA | Termine per inviare i dati relativi ai mesi di Gennaio/Febbraio/ Marzo 2020 nonché del 1^ trimestre 2020 |
16 GIUGNO 2020 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento prima rata IMU/TASI anno 2020 |
30 GIUGNO 2020 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento saldo imposte 2019 e 1^ acconto anno 2020 e diritto annuale CCIAA |
23 LUGLIO 2020 | Persone Fisiche | Scadenza presentazione modello 730/2020 |
16 SETTEMBRE 2020 | Comunicazione dati IVA | Termine per inviare i dati relativi ai mesi di Aprile/Maggio/ Giugno 2020 nonché del 2^ trimestre 2020 |
31 OTTOBRE 2020 | Ditte individuali, Società di Persone, Società di capitali | Invio telematico Modello 770/2020 – Ritenute 2019 |
30 NOVEMBRE 2020 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Invio telematico Modelli Redditi 2020 per redditi anno 2019 |
30 NOVEMBRE 2020 | Ditte individuali, Società di Persone, Società di Capitali e Enti | Invio telematico Modelli IRAP 2020 – anno 2019 |
30 NOVEMBRE 2020 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento 2° acconto imposte anno 2020 |
30 NOVEMBRE 2020 | Ditte Individuali, Società di Persone e di Capitali | Trasmissione dati fatture emesse e ricevute Luglio/Agosto/Settembre 2020 nonché del 3^ Trimestre 2020 |
16 DICEMBRE 2020 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento seconda rata IMU e TASI |
31 DICEMBRE 2020 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Invio dichiarazioni IMU per variazioni intercorse nell’anno precedente |
SCADENZE VERSAMENTI IVA
16 GENNAIO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di dicembre 2019 |
16 FEBBRAIO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di gennaio 2020 |
16 MARZO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di febbraio 2020 |
16 MARZO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento saldo IVA quarto trimestre 2019 |
16 APRILE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di marzo 2020 |
16 MAGGIO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di aprile 2020 |
16 MAGGIO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA 1° trimestre 2020 |
18 GIUGNO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di maggio 2020 |
16 LUGLIO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di giugno 2020 |
20 AGOSTO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di luglio 2020 |
20 AGOSTO 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA 2° trimestre 2020 |
16 SETTEMBRE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di agosto 2020 |
16 OTTOBRE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di settembre 2020 |
16 NOVEMBRE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di ottobre 2020 |
16 NOVEMBRE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA 3° trimestre 2020 |
17 DICEMBRE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di novembre 2020 |
27 DICEMBRE 2020 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento acconto IVA 2020 |
SCADENZE VERSAMENTI INPS GESTIONE COMMERCIANTI/ARTIGIANI E GESTIONE SEPARATA AUTONOMI
16 FEBBRAIO 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 4° trimestre 2019 |
16 MAGGIO 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 1° trimestre 2020 |
30 GIUGNO 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento contributi a percentuale saldo 2019 e 1° acconto 2020 |
20 AGOSTO 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 2° trimestre 2020 |
16 NOVEMBRE 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 3° trimestre 2020 |
30 NOVENBRE 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento contributi a percentuale 2° acconto 2020 |
30 NOVEMBRE 2020 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi gestione separata autonomi | Pagamento contributi a percentuale 2° acconto 2020 |
I VERSAMENTI DELLE RITENUTE E DEI COTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO