Vi illustriamo qui di seguito alcune novità introdotte con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019.
NORME RIGUARDANTI LE IMPRESE E I TITOLARI DI PARTITA IVA
REGIME FORFETARI
Nella Legge di Bilancio 2019 sono stati modificati i requisiti di accesso e le cause ostative del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.
Soglia dei ricavi
Sono stati semplificati i requisiti per l’accesso al regime: per accedere a tale regime i ricavi ed i compensi conseguiti nell’anno precedente non devono essere superiori a 65.000,00 euro (art. 1 co. 54 della Legge 190/2014).
Aliquota
L’imposta sostitutiva IRPEF applicata:
- per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività è pari al 5%
- per gli anni successivi è pari al 15% Non possono accedere al regime dei forfetari:
- Cause di esclusione
- chi possiede partecipazioni : in società di persone, in associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- chi controlla, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime e non all’anno precedente l’ingresso del medesimo.
- Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività di impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro con i quali sono:
- in corso rapporti di lavoro
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di impostaChi opera in questo regime non può detrarre dall’imposta sostitutiva gli oneri sostenuti per spese mediche, assicurazioni sulla vita, spese ristrutturazione e risparmio energetico, bonus mobili etc.
IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF PER RICAVI/COMPENSI SINO A 100.000,00
A partire dal 1° gennaio 2020 è stata istituita un’imposta sostitutiva IPREF pari al 20% sui redditi di impresa e lavoro autonomo delle persone fisiche.
Il nuovo regime è applicabile al superamento della soglia di ricavi/compensi prevista per il regime forfetario.
Soglia dei ricavi
L’imprenditore o il lavoratore autonomo dovranno aver conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra 65.000,01 e 100.000,00 euro nel periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime:
- chi utilizza regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- chi ha la residenza fiscale all’estero (ad eccezione di chi risiede in Stati UE/SEE e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- chi compie, in via esclusiva o prevalente, cessione di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- chi esercita attività di impresa, ari o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, detiene partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari, o in società di capitali che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- esercizio dell’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.Determinazione del redditoTrattandosi di soggetti con ricavi o compensi fino a 100.000,00 euro, il regime naturale applicabile è quello della contabilità semplificata o, su opzione, quello della contabilità ordinaria.Esonero dalle ritenute d’accontoDeve essere rilasciata una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.Adempimenti contabili e fiscali Oltre a non subire le ritenute sui compensi percepiti, le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare la ritenute alla fonte in qualità di sostituto di imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.Esclusione da IVA L’applicazione del nuovo regime non esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica.Chi opera in questo regime non può detrarre dall’imposta sostitutiva gli oneri sostenuti per spese mediche, assicurazioni sulla vita, spese ristrutturazione e risparmio energetico, bonus mobili etc.
- Fatturazione elettronica
- Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opera l’esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti (versamento dell’IVA, comunicazione dati IVA, dichiarazione IVA). Non vi è addebito dell’IVA nelle fatture emesse né detrazione dell’IVA per quelle ricevute.
- Esonero dalla qualifica di sostituto di imposta
- Gli adempimenti sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività di impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.
- I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta.
- Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari (ossia ricavi meno costi).
ESTEROMETRO 2019
A decorrere dall’ 01/01/2019 è stato introdotto l’obbligo di inviare la Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, il cd. Esterometro.
Dall’obbligo di fatturazione elettronica sono escluse le fatture emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali però la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere comunque garantita.
La periodicità è mensile e la sua scadenza è entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.
I soggetti obbligati sono :
- Tutti i soggetti IVA per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- Tutti gli operatori IVA per le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.Soggetti esclusi:
- Contribuenti nel regime dei minimi
- Contribuenti nel regime forfetario
- Medici e farmacistiOperazioni da indicare:
- Fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa la fattura elettronica tramite lo SDI
- Fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti
- Fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale
- Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari
- Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini Italia di fornitori Extra UESanzioni:
- In caso di omesso Esterometro, è prevista una sanzione pari a:
- 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
- 1 euro per ogni fattura nel limite di 500 euro a trimestre: se l’invio è effettuato entro i 15 gg successivi alla scadenza.
COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE
Anche per l’anno 2019 è fatto obbligo ai soggetti passivi di imposta, di trasmettere i dati delle liquidazioni IVA.
Sono esonerati i soggetti passivi IVA:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, oppure
- non obbligati alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.La Comunicazione ha per oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili che trimestrali.La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che le liquidazioni IVA siano effettuate mensilmente o trimestralmente.
- Le scadenze sono:
- 31/05/2019: IVA mensile Gennaio-Febbraio-Marzo 2019 nonché 1^ trimestre 2019
- 16/09/2019: IVA mensile Aprile-Maggio-Giugno 2019 nonché 2^ trimestre 2019
- 30/11/2019: IVA mensile Luglio-Agosto-Settembre 2019 nonché 3^ trimestre 2019
- 28/02/2020: IVA mensile Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 nonché 4^ trimestre 2019
- Tale sanzione si riduce alla metà (da 250,00 euro a 1.000,00 euro) qualora il contribuente provveda entro 15 giorni dalla scadenza ad effettuare la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata oppure presentata errata.
- Per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA
Viene introdotto a favore dei commercianti al minuto un credito di imposta per l’adeguamento dei registratori di cassa .
Tali soggetti devono dotarsi di strumenti idonei al nuovo adempimento in vigore dall’01/01/2020 che prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tale credito di imposta potrà essere portato in compensazione a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativo all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi ed è stato pagato (mediante mezzi tracciabili) il relativo corrispettivo.
Il contributo può essere attribuito per gli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto (entro il limite di 250,00 euro) o l’adattamento degli apparecchi (entro il limite di 50,00 euro).
SUPER AMMORTAMENTI
Non è stato prorogato il termine utile per gli acquisti di beni strumentali che possono usufruire del super ammortamento.
Pertanto potranno beneficiare del super ammortamento i beni consegnati entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 vi sia un ordine accettato dal venditore ed il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Per le auto aziendali varrà solo se l’uso aziendale è esclusivo.
Detta agevolazione spetta anche per gli acquisti dei medesimi beni effettuata in leasing e la maggiorazione del canone va applicata sul canone depurato degli interessi e quindi solo sulla quota capitale e sul riscatto finale.
IPER AMMORTAMENTI
Per l’anno 2019 vengono fissati nuove percentuali con le seguenti misure:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.L’iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2020, a condizione che entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo.
DICHIARAZIONE IVA
La data di presentazione del modello IVA è:
- per l’anno 2018 dall’ 01/02/2019 al 30/04/2019
INTERESSI LEGALI
A decorrere dall’01/01/2019 il tasso sugli interessi legali è pari allo 0,80% annuo.
DEDUZIONE DELL’IMU
E’ stata aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità IRPEF ed IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.
NORME RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE
SANATORIA CARTELLE DERIVANTI DA OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE
E’ stata introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte (redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive) e contributi dichiarati e non versati per carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017 emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Sono esclusi i debiti delle società, di persone e di capitale, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Sono esclusi dalla definizione gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta, di controllo formale della dichiarazione (es. le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati).
Rientrano nella sanatoria i contributi INPS dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, con esclusione di quelli richiesti con accertamento (contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata).
Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente.
Soggetti beneficiari
Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo:
- il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500,00 euro
- il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500,00 euro e 12.500,00 euro
- il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500,00 euro e 20.000,00,00 euroTermini e adempimenti e pagamentoL’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come: fermi ed ipoteche.Le rate sono pari:
- Il dovuto si paga in 3 anni con interessi al tasso del 2% annuo a partire dall’01/12/2019.
- La domanda deve essere presentata entro il 30/04/2019 a cura del debitore, dove manifesta la volontà di definire i propri carichi pendenti (potrà anche non riguardare tutti gli anni scoperti dal pagamento).
- al 35% con scadenza 30/11/2019
- al 20% con scadenza 31/03/2020
- al 15% con scadenza 31/07/2020
- al 15% con scadenza 31/03/2021
- al 15% con scadenza 31/07/2021L’istanza può essere presentata anche da quei contribuenti che hanno presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli e non hanno eseguito i pagamenti o li hanno eseguito tardivamente.
ROTTAMAZIONE-TER
Riaperti i termini per la rottamazione ter.
Potranno aderire anche coloro i quali hanno già aderito alla rottamazione bis ma che abbiano pagato regolarmente le rate previste dalla stessa.
Il nuovo termine per presentare l’stanza di adesione è il 30/04/2019.
Il periodo che rientra nella definizione agevolata riguarda i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
L’importo derivante dalla rottamazione potrà essere pagato:
- in una unica rata entro il 31/07/2019;
- nel numero massimo di 18 rate (cinque anni) scadenti per l’anno 2019: il 31 luglio e il 30 novembre;
- per gli anni successivi: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI
Riaperti i termini per la rivalutazione delle quote di società e per la rideterminazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 al di fuori del regime d’impresa e quindi solo per soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali affrancando in tutto o in parte le plusvalenze pagando un’imposta sostitutiva:
- del 10% per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili);
- del 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate alla data dell’01/01/2019
- del 10% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non qualificate alla data dell’01/01/2019La scadenza per la relazione della perizia asseverata che attribuisce i nuovi valori e del pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva sono fissate al 1° luglio 2019.
CEDOLARE SECCA
E’ stata estesa l’applicazione della cedolare secca del 21% sulle locazioni, stipulate dall’01/01/2019, aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 aventi superficie fino a 600 mq.
IMU/TASI
Per l’anno 2019 viene data la possibilità ai Comuni di elevare l’aliquota della TASI fino allo 0,80 per mille che, sommata all’aliquota massima IMU del 10,60 per mille comporta una tassazione massima dello 11,40 per mille.
REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN SU PARTECIAPZIONI QUALIFICATE
A partire dall’1° gennaio 2019 i redditi di capitale ed i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, saranno assoggettati s ritenuta a titolo di imposta con aliquota 26% (analogamente alle partecipazioni non qualificate).
DETRAZIONI IRPEF PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO
Prorogata per il 2019 la detrazione del 50% su un tetto massimo di euro 96.000 per immobile sulle ristrutturazioni edilizie.
Prorogata per il 2019 la detrazione del 65% con gli stessi massimali previsti per il 2018 per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità abitative.
La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dall’ 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe energetica A.
La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e posa in opera di micro–cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’ 1° gennaio 2019 al 31/12/2019 sino a un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.
Per poter usufruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
La detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.
BONUS AREE VERDI
Prorogata per l’anno 2019, la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo complessivo non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti per possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuato gli interventi relativi alla:
-
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo di 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Il pagamento deve avvenire con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
In relazione agli interventi dii recupero edilizio, interventi antisismici e il “bonus mobili” è stato introdotto l’obbligo di trasmettere in via telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni sugli interventi effettuati.
La comunicazione all’ENEA deve essere inviata solo per gli interventi di recupero che sono anche rivolti al risparmio energetico.
Qui di seguito alcuni dei lavori la cui comunicazione è obbligatoria:
- serramenti comprensivi di infissi
- coibentazioni delle strutture opache
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici (installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, impianti fotovoltaici)
- elettrodomestici – se collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato a decorrere dall’01.01.2017 – (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Tali elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).Per trasmettere i dati occorre accedere al sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp ed autenticarsi inserendo il proprio indirizzo email e la password.Per i lavori effettuati nell’anno 2018 i termini di presentazione telematica sono:
- lavori effettuati dall’01/01/2018 al 21/11/2018 entro il 19/02/2019
- lavori effettuati dal 22/11/2018 entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavoriL’omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA sarebbe una causa di decadenza del diritto di beneficiare dell’agevolazione sanabile con la “remissione in bonis”, ossia pagando una sanzione di 250,00 euro.
DETRAZIONI IRPEF PER FREQUENZA DI SCUOLE
Sono state introdotte nuove soglie di spesa detraibile IRPEF per ogni studente per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), scuole del primo ciclo di istruzione(elementari e medie) e scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Le nuove soglie sono:
- per l’anno 2018 il limite di spesa è fissato in 786,00 euro
- per l’anno 2019 il limite di spesa è fissato in 800,00 euro
LIMITE REDDITO PER I FIGLI A CARICO
Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa da 2.840,51 euro a 4.000,00 euro.
Tale disposizione di applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
UTILIZZO DEI CONTANTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI
Sono state introdotte le seguenti novità:
- il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro;
- la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi della UE ovvero dello Spazio Economico Europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.
CARD CULTURA DICIOTTENNI
E’ disciplinata la Card cultura elettronica in favore di :
- residenti nel territorio dello Stato e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
- che compiono 18 anni nel 2019L’uso del Bonus cultura è previsto per:
- l’acquisto di biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo;
- l’acquisto di libri, musica registrata;
- l’acquisto dii biglietti per musei, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
SCADENZIARIO 2019
Visto l’elevatissimo numero di adempimenti fiscali che a partire dal mese di gennaio si susseguono ininterrottamente fino al mese di dicembre di ogni anno, abbiamo pensato di fare cosa gradita riepilogare nel prospetto che segue le scadenze mese per mese dei principali adempimenti fiscali riguardanti l’anno 2019.
SCADENZE ADEMPIMENTI VARI E IMPOSTE DIRETTE
SCADENZA | SOGGETTI | ADEMPIMENTO |
31 GENNAIO 2019 | Medici, Strutture Sanitarie, Centri Diagnostici, Ostetriche, Infermieri, Veterinari e Ottici | Invio Comunicazione al Servizio Tessera Sanitaria di tutte le prestazioni effettuate ai propri pazienti per l’anno 2018 |
28 FEBBRAIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti ed Enti | Invio Spesometro 2^ Semestre 2018 |
28 FEBBRAIO 2019 | Amministratori di Condomino | Invio all’Agenzia delle Entrate di tutte le manutenzione straordinarie sulle parti comuni beneficianti della detrazione IRPEF |
7 MARZO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Invio Comunicazione Unica sui redditi corrisposti e le ritenute subite da parte del sostituto d’imposta per l’anno 2017 |
16 MARZO 2019 | Società di Capitali | Pagamento Tassa concessioni governative per la bollatura dei Libri Sociali |
31 MARZO 2019 | Enti non commerciali | Invio Modello EAS per il 2018 necessario per beneficiare delle norme di defiscalizzazione delle quote sociali e dei corrispettivi dai soci |
31 MARZO 2019 | Certificazione Unica | Obbligo di consegna della Certificazione Unica al percipiente |
30 APRILE 2019 | Società di capitali | Presentazione bilancio anno 2018 in formato XBRL alle Camere di Commercio |
30 APRILE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti ed Enti | Invio Dichiarazione IVA annuale |
30 APRILE | Rottamazione Cartelle | Presentazione domanda di adesione |
30 APRILE 2019 | Stralcio e saldo cartelle | Presentazione domanda di adesione |
16 MAGGIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti ed Enti | Invio Dichiarazione annuale salari e versamento del premio annuale INAIL |
31 MAGGIO 2019 | Comunicazione dati IVA | Termine per inviare i dati relativi ai mesi di Gennaio/Febbraio/ Marzo 2019 nonché del 1^ trimestre 2019 |
16 GIUGNO 2019 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento prima rata IMU/TASI anno 2019 |
30 GIUGNO 2019 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento saldo imposte 2018 e 1^ acconto anno 2019 e diritto annuale CCIAA |
30 GIUGNO 2019 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Invio Dichiarazione IMU per le variazioni relative all’anno precedente |
07 LUGLIO 2019 | Persone Fisiche | Scadenza presentazione modello 730/2019 |
16 SETTEMBRE 2019 | Comunicazione dati IVA | Termine per inviare i dati relativi ai mesi di Aprile/Maggio/ Giugno 2019 nonché del 2^ trimestre 2019 |
31 OTTOBRE 2019 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Invio telematico Modelli Redditi 2019 per redditi anno 2018 |
31 OTTOBRE 2019 | Ditte individuali, Società di Persone, Società di Capitali e Enti | Invio telematico Modelli IRAP 2019 – anno 2018 |
31 OTTOBRE 2019 | Ditte Individuali, Società di persone, Società di capitali | Invio telematico Modelli 770/2019 per ritenute 2018 |
30 NOVEMBRE 2019 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento 2° acconto imposte anno 2019 |
30 NOVEMBRE 2019 | Ditte Individuali, Società di Persone e di Capitali | Trasmissione dati fatture emesse e ricevute Luglio/Agosto/Settembre 2019 nonché del 3^ Trimestre 2019 |
16 DICEMBRE 2019 | Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali e Enti | Pagamento seconda rata IMU e TASI |
SCADENZE VERSAMENTI IVA
16 GENNAIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di dicembre 2018 |
16 FEBBRAIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di gennaio 2019 |
16 MARZO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di febbraio 2019 |
16 MARZO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento saldo IVA quarto trimestre 2018 |
16 APRILE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di marzo 2019 |
16 MAGGIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di aprile 2019 |
16 MAGGIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA 1° trimestre 2019 |
18 GIUGNO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di maggio 2019 |
16 LUGLIO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di giugno 2018 |
20 AGOSTO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di luglio 2019 |
20 AGOSTO 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA 2° trimestre 2019 |
16 SETTEMBRE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di agosto 2019 |
16 OTTOBRE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di settembre 2019 |
16 NOVEMBRE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di ottobre 2019 |
16 NOVEMBRE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA 3° trimestre 2019 |
17 DICEMBRE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento IVA mese di novembre 2019 |
27 DICEMBRE 2019 | Società, Ditte Individuali, Professionisti e Enti | Pagamento acconto IVA 2019 |
SCADENZE VERSAMENTI INPS GESTIONE COMMERCIANTI/ARTIGIANI E GESTIONE SEPARATA AUTONOMI
16 FEBBRAIO 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 4° trimestre 2018 |
16 MAGGIO 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 1° trimestre 2019 |
30 GIUGNO 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento contributi a percentuale saldo 2018 e 1° acconto 2019 |
30 GIUGNO 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi gestione separata autonomi | Pagamento contributi a percentuale saldo 2018 e 1° acconto 2018 |
20 AGOSTO 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 2° trimestre 2019 |
16 NOVEMBRE 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento rata 3° trimestre 2019 |
30 NOVENBRE 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi commercianti o artigiani | Pagamento contributi a percentuale 2° acconto 2019 |
30 NOVEMBRE 2019 | Persone fisiche titolari di partita iva con contributi gestione separata autonomi | Pagamento contributi a percentuale 2° acconto 2019 |
I VERSAMENTI DELLE RITENUTE E DEI COTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO
Vista la corposità delle norme oggetto della Legge di Bilancio 2018, abbiamo ritenuto con la presente di fornire un breve riassunto sulle novità più importanti.
Per chi volesse approfondire gli argomenti trattati è pregato di fissare un appuntamento in studio al fine di approfondire i punti di proprio interesse.